Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997 (Rv. 503720 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 26) - Presunzione legale di veridicità - Condizioni - Completezza formale e sostanziale - Necessità - Difformità con precedenti dichiarazioni - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 secondo comma legge 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell'assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni (nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti), la denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)