Sez. 3, Sentenza n. 13019 del 31/05/2006 (Rv. 590636 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 d.l. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977) - Presunzione legale di veridicità - Condizioni - Completezza formale e sostanziale - Necessità - Conseguenze in caso di insussistenza di detto requisito - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza nella quale correttamente il giudice del merito aveva rilevato come il modulo di constatazione amichevole del sinistro fosse stato compilato in modo incompleto perché privo della riproduzione grafica della posizione dei mezzi e della descrizione, quindi, nelle forme imposte dalla legge, della dinamica dell'incidente, con comprensibile inidoneità a rivestire l'attitudine probatoria allo stesso assegnata dalla legge).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)