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Sez. 2, Sentenza n. 595 del 28/02/1972 (Rv. 356639 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - NATURA - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356639-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - NATURA - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

L'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 sulle ferie estive non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre i termini processuali scadenti fra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno, ma ha anche disposto una vera e propria sospensione di detti termini, durante tale periodo. Ne consegue che, qualora sia rimasto sospeso, in virtu della legge sulle ferie estive, il termine per proporre l'impugnazione dovra ricominciare a decorrere subito dopo la cessazione del fatto sospensivo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione medesima. (Conf 1902'71, mass n 352465).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)