Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 19/06/1971 (Rv. 352465 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non si e limitato a prorogare fino al sedici settembre i termini processuali tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione di detti termini durante tale periodò con la conseguenza che, cessata la sospensione, il termine ricomincera a decorrere, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione medesima. (Conf 1949'69, mass n 341112).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)