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Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 19/06/1971 (Rv. 352465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352465-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - EFFETTI.*

L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non si e limitato a prorogare fino al sedici settembre i termini processuali tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione di detti termini durante tale periodò con la conseguenza che, cessata la sospensione, il termine ricomincera a decorrere, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione medesima. (Conf 1949'69, mass n 341112).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)