Sez. T, Sentenza n. 31973 del 09/12/2025 (Rv. 677369-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Reddito d'impresa ex art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Omologazione del concordato fallimentare - Ritorno in bonis del debitore - Residuo attivo - Determinazione - Criteri - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183, Legge Falliment. art. 214, Legge Falliment. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)