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Sez. 5 - , Sentenza n. 10108 del 28/05/2020 (Rv. 657731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Reddito di impresa - Tassazione - Disciplina ex art. 183, comma 1, T.U.I.R. nuovo testo - Procedura di concordato preventivo - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccedenze d'imposta da ritenute - Scomputabilità.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente "in bonis"; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)