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Sez. L, Sentenza n. 3433 del 07/06/1985 (Rv. 441089 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE DELL'AGENTE IN VIA PREVENTIVA DAL SOLDO E DAL SERVIZIO - CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE - MEZZO DI TUTELA ALTERNATIVA RISPETTO ALLA TEMPORANEA DESTINAZIONE AD ATTRIBUZIONI DIVERSE.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441089-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE DELL'AGENTE IN VIA PREVENTIVA DAL SOLDO E DAL SERVIZIO - CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE - MEZZO DI TUTELA ALTERNATIVA RISPETTO ALLA TEMPORANEA DESTINAZIONE AD ATTRIBUZIONI DIVERSE.*

L'assegno alimentare previsto dall'art. 46 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - in ipotesi di agente autoferrotranviario del quale sia stata disposta la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio, con provvedimento adottato, (di massima) dal direttore dell'azienda, che è facoltativo ed insindacabile - costituisce un mezzo di tutela alternativo a quello apprestato dal terzo comma dello stesso articolo, che attribuisce all'azienda la facoltà di destinare temporaneamente l'agente, previa sua domanda o consenso, ad attribuzioni diverse (o anche inferiori) rispetto a quelle del grado, con conservazione in tal caso dello stipendio o paga.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)