Sez. L, Sentenza n. 9557 del 13/07/2001 (Rv. 548155 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio - Potere discrezionale dell'azienda - Rinnovo fino all'esaurimento della causa - Legittimità - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI
La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio degli agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, è disposta, ai sensi dell'art. 46 del reg. all. A al R.D. n. 148 del 1931, in forza di un potere discrezionale dell'azienda, la quale può, per ragioni di autotutela, rinnovare il provvedimento finché sia cessata o risolta la causa che vi ha dato origine (nella specie, all'originario provvedimento di sospensione, a seguito dell'arresto e della custodia cautelare per reati non connessi al servizio, ne erano sopravvenuti altri fondati sull'attesa della definizione del processo penale e sull'attivazione di un procedimento disciplinare).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)