Sez. 2, Sentenza n. 9570 del 22/03/1990 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184784 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZA: CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZA: CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
Nell'ipotesi di sentenza soggetta soltanto a ricorso per Cassazione, qualora dopo la proposizione dell'impugnazione intervenga dichiarazione di incostituzionalità nella parte in cui non si riconosce all'imputato il diritto a interporre appello (nella specie art. 513 cod. proc. pen.), il ricorso va convertito in appello, poiché si deve riconoscere che all'epoca della dichiarazione di impugnazione già sussisteva il diritto di appellare. La dichiarazione di illegittimità costituzionale incide infatti in modo immediato sul rapporto d'impugnazione che, a causa dell'effetto invalidante ma non abrogativo della decisione della Corte costituzionale e stante l'Obbligo dei giudici di non applicare la disposizione di legge nella parte riconosciuta incostituzionale, è disciplinato dalla normativa risultante dalla stessa pronuncia. (nella specie l'imputato era stato assolto dal tribunale con la formula "perché il fatto non costituisce reato"). (Conf mass n 165563).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)