Sez. U, Sentenza n. 7232 del 07/07/1984 Ud. (dep. 07/09/1984) Rv. 165563 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZI INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI DI ANNULLAMENTO - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZI INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI DI ANNULLAMENTO - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONI.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia invalidante e non abrogativa e produce conseguenze simili a quella dell'annullamento. Detta pronuncia, cioè, esplica i suoi effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente nei confronti di fatti e di rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione delle situazioni giuridiche ormai consolidate, come tali insuscettibili di essere rimosse o modificate (cosiddetti rapporti esauriti). Ne consegue l'Obbligo per il giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale non soltanto nel procedimento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma in ogni altro giudizio in cui la norma stessa possa essere assunta a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto anche se antecedente alla data di pubblicazione della suddetta sentenza e sempre che trattasi di fatti o rapporti ancora in via di svolgimento, non produttivi, cioè, di effetti giuridici definitivi. (fattispecie relativa alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 513 C.P.P., con sent. N. 224/83 C. cost., nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento per amnistia).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)