Sez. 2, Sentenza n. 2881 del 21/07/1975 (Rv. 376923 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - DA PARTE DEL VENDITORE - COSTITUZIONE DI NUOVA OBBLIGAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - DA PARTE DEL VENDITORE - COSTITUZIONE DI NUOVA OBBLIGAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore e il conseguente impegno di porre ad essi adeguato rimedio da vita ad una nuova obbligazione di carattere e contenuto autonomi, che si sostituisce all'originaria obbligazione di garanzia ed e soggetta non piu ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art 1495 cod civ, ma unicamente ai termini ed alle regole che disciplinano la prescrizione ordinaria. (V 98/74, mass n 367644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)