Sez. 3, Sentenza n. 248 del 15/01/1982 (Rv. 417943 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DEL VENDITORE ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DI ESSI - NOVAZIONE DELL'ORIGINARIO OBBLIGO DI GARANZIA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DEL VENDITORE ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DI ESSI - NOVAZIONE DELL'ORIGINARIO OBBLIGO DI GARANZIA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
Qualora il venditore non solo riconosca i vizi della cosa compravenduta, ma si impegni, nei confronti del compratore, a porvi rimedio, si verifica una novazione dell'originario Obbligo di garanzia, il quale viene sostituito da un debito distinto ed autonomo, svincolato dal termine di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ., sempreché si tratti di controversia nascente dalla nuova obbligazione assunta dal venditore, restando, invece, applicabile la prescrizione annuale se l'oggetto della controversia concerna ulteriori vizi della cosa non considerati nell'accordo transattivo. (Conf 3878/80, mass n 407752; (Conf 4713/78, mass n 394405; (Conf 4262/78, mass n 393911; (Conf 2881/75, mass n 376923, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)