Sez. L, Ordinanza n. 20058 del 16/06/2026 (Rv. 679371-01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Regolamento generale di previdenza INARCASSA - Pensione di invalidità - Sospensione in caso di reddito professionale superiore alla pensione - Incidenza sui requisiti di accesso alla pensione - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di previdenza degli ingegneri e degli architetti, l'art. 22, comma 4, del Regolamento INARCASSA, nella parte in cui stabilisce che la pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata, declinando in concreto l'ambito di rilevanza dell'attività professionale, e dunque del reddito prodotto in ragione della medesima da parte del beneficiario della prestazione, senza incidere sul diritto di accesso alla pensione, è conforme al dettato primario di cui all'art. 5 della l. n. 6 del 1981, del quale costituisce attuazione, che valorizza tale elemento tra i requisiti per il mantenimento del trattamento pensionistico di invalidità.
Legge 03/01/1981 num. 6 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)