Sez. L - , Sentenza n. 7516 del 23/03/2017 (Rv. 643570 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Potestà normativa - Limiti - Modifiche "in peius" dei requisiti di accesso alla pensione - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In materia di pensione dei dottori commercialisti, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, operando come parametro di riferimento la l. n. 335 del 1995, non può adottare atti o provvedimenti che incidano, non sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma sulla disciplina contributiva e delle prestazioni e, in definitiva, sui requisiti per l’accesso alle pensioni, né rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che non vale a sanare l’illegittimità dei provvedimenti adottati dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509 del 1994, ed approvati dai Ministeri vigilanti, in violazione delle leggi vigenti al momento della loro emanazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il diritto di un iscritto alla CNPADC ad ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente l. n. 21 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)