Sez. U, Sentenza n. 4413 del 07/03/2016 (Rv. 638745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto - Deduzione di erronea qualificazione pubblicistica di un ente - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché non può essere dedotta come errore revocatorio della Corte la qualificazione giuridica di un ente come pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)