Sez. L, Sentenza n. 19926 del 22/09/2014 (Rv. 632382 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Errore relativo all'allegazione e alla produzione di un documento - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non si è in presenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorquando sia dedotta l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, essendo esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)