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Sez. L, Sentenza n. 2934 del 28/04/1983 (Rv. 427846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - MISURA MASSIMA STABILITA INDIPENDENTEMENTE DALLA EVENTUALE EFFETTIVA ULTERIORE PRESTAZIONE - ILLECEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - MISURA MASSIMA STABILITA INDIPENDENTEMENTE DALLA EVENTUALE EFFETTIVA ULTERIORE PRESTAZIONE - ILLECEITÀ.*

In tema di disciplina contrattuale del lavoro straordinario, mentre è lecita la clausola contrattuale secondo cui un determinato numero di ore di lavoro straordinario va retribuito indipendentemente dalla dimostrazione dell'avvenuta effettiva prestazione, è, invece, illecita e quindi nulla quella clausola che stabilisca la retribuzione del lavoro straordinario in una determinata entità massima, indipendentemente dalla eventuale sua prestazione in misura maggiore, atteso che ciò implicherebbe una non consentita rinuncia preventiva al compenso per il lavoro effettivamente svolto oltre il limite prestabilito. (V 1663/79, mass n 398005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)