Sez. 3, Sentenza n. 9983 del 01/07/1999 Ud. (dep. 06/08/1999) Rv. 214344 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Normativa comunitaria - Entrata in vigore nel territorio dello Stato - Limiti e requisiti - Disapplicazione della legislazione nazionale - Procedura - Fattispecie in tema di avviamento al lavoro notturno femminile.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La normativa comunitaria entra in vigore nel territorio dello stato quando sussiste il requisito dell'immediata applicabilità. Tale carattere va riferito non solo alla disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche alle statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di giustizia della Comunità Europea ed alle direttive, qualora queste siano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. In tale caso i singoli possono farle valere innanzi al giudice italiano nei confronti dello Stato, sia che questo non l'abbia tempestivamente recepita sia che l'abbia recepita in modo inadeguato, al fine di ottenere la disapplicazione della norma di diritto interno non conforme alla disciplina comunitaria. Il giudice in tal caso può provvedere direttamente ovvero rimettere la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell' art. 177, comma secondo, del trattato di Roma. Tale ultima soluzione è obbligatoria per la corte di cassazione, ex art. 177, terzo comma, sempre che il precetto della norma comunitaria non sia così chiaro da non lasciare alcun ragionevole dubbio sulla sua interpretazione. (Fattispecie in tema di applicabilità di normativa comunitaria alla disciplina del lavoro notturno).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)