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Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 24/05/1984 (Rv. 435224 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RITARDATA ISCRIZIONE: MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435224-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RITARDATA ISCRIZIONE: MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel vigore del testo unico per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 184 bis del decreto, introdotto dalla legge 25 ottobre 1960 n. 1316, si applica anche sulle iscrizioni provvisorie a ruolo in base ad accertamenti non ancora definitivi dell'ufficio, consentite dall'art. 175 dello stesso testo unico, costituendo, invece, la definitività dello accertamento condizione necessaria soltanto per l'applicazione della soprattassa per infedele dichiarazione di cui al successivo art. 245 del citato testo unico. (V 1815/75, mass n 375476).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 175 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 245, Legge 25/10/1960 num. 1316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)