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Sez. U, Sentenza n. 1815 del 10/05/1975 (Rv. 375476 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - ERRONEE VALUTAZIONI GIURIDICHE - DETRAZIONI - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375476-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE INFEDELE - NOZIONE - ERRONEE VALUTAZIONI GIURIDICHE - DETRAZIONI - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito della normativa del tu 29 gennaio 1958, n 645 la denuncia unica dei redditi e infedele solo nel caso in cui vi sia stata alterazione, contrariamente al vero, dei dati di fatto da esporre nella denuncia, mentre una erronea valutazione giuridica di essi da parte del contribuente e irrilevante e non fa sorgere quindi l'Obbligo della corresponsione degli interessi previsti dall'art 184 bis del testo unico, in quanto tale sanzione opera solo se il contribuente abbia dichiarato elementi attivi o passivi non conformi alla realta, per diversita di ammontare, di natura o di provenienza, mentre le ulteriori dichiarazioni del denunziante circa la spettanza della detrazione di elementi passivi valgono solo come esposizione all'ufficio finanziario di tale conseguenza: esse non sono quindi dichiarazioni di volonta, ma, unicamente, proposte sottoposte allo ufficio finanziario, che, solo, ha il potere di accertare il loro fondamento. (V 2829/74, mass n 371246; 2392/72, mass n 359815).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 245 art. 184 bis, DPR 29/01/1958 num. 245 art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)