Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 06/10/2000 (Rv. 540863 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Manifestazione all'amministrazione irrogante della intenzione del privato di provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta - Erronea esclusione, da parte della stessa, di tale possibilità - Lesione del diritto del privato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio - Configurabilità - Domanda di annullamento della ordinanza ingiunzione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con un comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità, ben può il privato richiedere l'annullamento della successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, con conseguente lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)