Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001 (Rv. 546601 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Termine - Decorrenza - Mancato avviso, da parte della p.a., della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta - Irrilevanza - Erronea esclusione, da parte della stessa, di tale possibilità in presenza di una intenzione del privato di provvedervi - Lesione del diritto del privato - Conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione per irregolare conclusione della fase procedimentale - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, "ex" art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza -ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)