Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 22/06/1974 (Rv. 370115 - 01)
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA PARTE E PERTINENZA - AUTORIMESSA - PARTE DELLA CASA DI ABITAZIONE - CONFIGURABILITA.*
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA PARTE E PERTINENZA - AUTORIMESSA - PARTE DELLA CASA DI ABITAZIONE - CONFIGURABILITA.*
L'elemento distintivo tra i concetti di 'partè e di 'pertinenzà non consiste in una relazione di congiunzione fisica, presente nell'una ed assente nell'altra, bensi in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale. Tale collegamento si esprime per la parte come necessita di questa per completare la cosa affinche essa soddisfi ai bisogni cui e destinata, come sentiti concretamente in un determinato momento storico e in una determinata societa, onde si puo dire che la parte e ritenuta comunemente elemento essenziale della cosa. Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un 'serviziò o 'ornamentò, che la pertinenza realizza per una cosa gia completa ed utile di per se; eppero trattasi di elemento che attiene non all'essenza della cosa, bensi alla sua gestione economica o alla sua Forma estetica. La distinzione ha carattere di relativita, essendo condizionata dalle abitudini, dal costume e finanche dal livello di sviluppo civile, che concretamente concorrono a stabilire il comune modo di sentire e di concepire un certo elemento quale necessario all'essenza di una cosa, e quindi parte integrante della stessa, o soltanto utile per servirsi di essa oppure ornarla e quindi come sua pertinenza. (nella specie si e ritenuto che non vi fossero ostacoli per riconoscere l'autorimessa come una parte essenziale della casa di abitazione e non come una semplice pertinenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)