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Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 25/02/1998 (Rv. 512995 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Parte essenziale all'utilizzazione dell'immobile - Pertinenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512995-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

Allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile - come nel caso della cucina, bagno e soffitta - sono essenziali al suo completamento, manca il vincolo di subordinazione tra "l'accessorium" e il principale, richiesto dall'art. 817 cod. civ., ed è perciò esclusa la loro natura pertinenziale, essendo invece parti che concorrono, pariteticamente e unitariamente, all'utilizzazione funzionale di tale immobile in relazione alla sua destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)