diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 423 del 31/01/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208120 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Esecuzione di una misura cautelare - Consegna di una copia per estratto dell'ordinanza non contenente la parte relativa alla motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari - Nullità della notifica - Sussistenza - Annullamento dell'ordinanza - Necessità - Rinnovo della notifica - Necessità - Scarcerazione dello indagato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208120-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

Deve ritenersi nulla la notifica dell'estratto dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare contenente l'esposizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norma violate, ma non la motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La nullità della notifica travolge l'ordinanza, tuttavia attiene non ad un vizio genetico di questa, ma alla sua comunicazione all'interessato, che dovrà essere rinnovata senza che la dichiarazione di nullità comporti la caducazione del provvedimento e la scarcerazione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)