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Sez. 6, Sentenza n. 1176 del 19/03/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 209318 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Esposizione sommaria del fatto - Ordinanza notificata all'imputato detenuto in maniera incompleta per errore di trasmissione - Nullità della notificazione dell'ordinanza - Sussistenza - Nullità del provvedimento cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209318-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia cautelare in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera incompleta per casuale e visibile errore di trasmissione, la nullità della notificazione dell'ordinanza, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lettera a), cod. proc. pen., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto il profilo del requisito della insufficiente descrizione del fatto richiesto dall'art. 292, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)