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Sez. L, Sentenza n. 10964 del 09/05/2013 (Rv. 626579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Personale statale dei servizi telefonici transitato alle dipendenze delle società concessionarie - Disciplina della legge n. 297 del 1982 - Deroga ad opera della legge n. 58 del 1992 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di regolamentazione del trattamento di fine rapporto, per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici transitato alle dipendenze delle società concessionarie, all'esito del periodo transitorio presso l'Iritel, il meccanismo di calcolo del trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, non è stato derogato dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, che prevede l'unificazione dei periodi di servizio, pubblico e privato, solo a fini pensionistici e, viceversa, stabilisce, per l'indennità di buonuscita, la liquidazione alla cessazione del periodo di pubblico impiego e quindi la separata considerazione, quanto all'indennità di fine rapporto, di tale periodo da quello retto dal regime di diritto privato. Ne consegue che per il detto personale non può operare, ai fini della determinazione del t.f.r., il riconoscimento dell'anzianità convenzionale relativa al pregresso periodo di impiego pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., DM Poste e telecomunicazioni 29/12/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)