Sez. L, Sentenza n. 7352 del 11/04/2005 (Rv. 580677 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Legge n. 297 del 1982 - Applicabilità generale ed efficacia inderogabile - Conseguenze in relazione al t.f.r. del personale statale dei servizi telefonici transitato alle dipendenze delle società concessionarie - Deroga ad opera dell'art. 4 della legge n. 58 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il meccanismo di calcolo del trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 è inderogabile, ai sensi dell'art. 4 della stessa, con la conseguenza che - in riferimento alla regolamentazione del trattamento di fine rapporto per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici transitato alle dipendenze delle società concessionarie all'esito del periodo transitorio presso l'Iritel - le disposizioni contenute nel D.M. del 29 dicembre 1992 e nell'accordo stipulato tra l'Iritel e le organizzazioni sindacali (prevedenti l'unificazione dei periodi di lavoro prestati in regime pubblicistico e privatistico, con un'unica anzianità lavorativa ai fini del t.f.r.), non sono invocabili ai fini del riconoscimento nel t.f.r. del suddetto personale dell'anzianità convenzionale, per il periodo della cd. supervalutazione ex art. 50 del d.P.R. n. 1092 del 1973; nè a diverse conclusioni induce l'art. 4 della legge n. 58 del 1992, che conserva il trattamento del pubblico impiego solo per il periodo transitorio.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 com. 2 CORTE COST., DM 29/12/1992, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)