Sez. 3, Sentenza n. 12157 del 14/06/2016 (Rv. 640288 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Effetti - Risoluzione al compimento del periodo di preavviso - Conseguenze - Obbligo di versamento dei canoni sino alla scadenza - Data di effettivo rilascio dell'immobile - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
Nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978, l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 7 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)