Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13092 del 24/05/2017 (Rv. 644386 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Diniego di rinnovo del contratto da parte del locatore - Facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi - Effetti - Obbligo di pagamento del canone sino alla scadenza del periodo di preavviso - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISDETTA
In materia di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, intervenuta la disdetta del contratto da parte del locatore, ove il conduttore, per parte propria, si avvalga della facoltà di recesso per gravi motivi, è comunque tenuto al pagamento del canone fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in data anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)