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Sez. 1, Sentenza n. 18689 del 22/09/2015 (Rv. 637107 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Audizione dei parenti entro il quarto grado - Necessità - Condizione - Sussistenza di rapporti significativi con il minore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637107-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

In tema di adozione, l'art. 12 della legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto irrilevante l'audizione della sorella del minore, la quale aveva dimostrato disinteresse per il fratello e rifiutato di collaborare con la madre alla sua crescita ed alla sua educazione).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)