Sez. 1, Sentenza n. 1840 del 26/01/2011 (Rv. 616540 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Audizione dei parenti entro il quarto grado - Necessità - Condizione - Sussistenza di rapporti significativi con il minore - Difetto - Conseguenze - Mancata audizione - Irrilevanza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
In tema di adozione, l'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore; ne consegue che è irrilevante l'omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sé il minore, qualora non sussistano rapporti significativi tra quest'ultimo e il predetto parente.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)