Sez. U, Ordinanza n. 7037 del 28/03/2006 (Rv. 588452 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Danni derivanti da condotta illecita dell'amministrazione - Giurisdizione amministrativa - Presupposti - Controversia relativa a danni da erronea segnalazione alla Centrale rischi - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento (Corte cost., sent. n. 204 del 2004).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da un cliente nei confronti di una banca, a causa dell'erronea segnalazione del proprio nominativo alla Centrale rischi della Banca d'Italia per un credito "in sofferenza", è devoluta al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 -, in quanto detta giurisdizione esclusiva presuppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del predetto potere. Per contro, l'interesse del cliente a non essere leso dal comportamento della banca, in affermata violazione delle disposizioni dell'autorità di vigilanza, configura un diritto soggettivo, restando irrilevante l'inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in materia dalla Banca d'Italia, giacché l'interesse del cliente è del tutto indipendente dall'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Istituto Centrale sulle banche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 98 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)