Sez. U, Sentenza n. 20117 del 18/10/2005 (Rv. 583575 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Danni derivanti dalla condotta illecita dell'amministrazione - Esistenza di atti o provvedimenti - Estraneità all'oggetto del giudizio - Irrilevanza - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento (Corte cost., sent. n. 204 del 2004) - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nell'attuale assetto costituzionale, successivamente alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non esercita alcun potere pubblico, in particolare va riconosciuta la giustiziabilità davanti al giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 cod. civ., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti, di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente pubblico, suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo, potendo in tali casi il giudice ordinario non solo condannare l'amministrazione al risarcimento, ma anche ad un "facere" specifico senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni (nella specie si è affermata la giurisdizione ordinaria con riferimento all'azione promossa da privato per il ripristino del piano stradale che, a seguito delle opere di manutenzione da parte del Comune, era stato rialzato, modificandosi il regime di deflusso delle acque, con conseguenti allagamenti delle abitazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 98 art. 34, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 98 art. 35, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)