Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 15/05/2007 (Rv. 597073 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 370 del 1987 (come modificato dalla legge di conversione n. 460 del 1987, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), sotto il profilo del contrasto con i principi di parità e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione derivante dall'applicazione della stessa sanzione a varie condotte di diversa gravità, in quanto la misura della sanzione amministrativa costituisce scelta di politica legislativa incensurabile ove non irrazionale, e nella specie deve escludersi che sia irrazionale la commissione dell'entità della sanzione al quantitativo di vino in relazione al quale la condotta sanzionata è stata posta in essere.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/1987 num. 460, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)