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Sez. 2, Sentenza n. 4220 del 20/02/2009 (Rv. 607043 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia di prodotti vitivinicoli - Ritardo nel deposito della dichiarazione di giacenza prevista dal d.m. 16 luglio 2001 - Applicabilità della sanzione - Possibilità di invocare, a titolo di esimente, la non adeguata pubblicizzazione del d.m. citato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607043-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Gli atti normativi a contenuto generale sono portati a conoscenza della collettività mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, senza necessità di ulteriori obblighi di diffusione; ne consegue che colui il quale, essendone obbligato, non provveda al tempestivo deposito presso gli uffici comunali della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli - prevista dagli artt. 1 e 2 del d.m. 16 luglio 2001, in applicazione del Regolamento CE della Commissione n. 1282 del 2001 - incorre nella relativa sanzione, senza poter addurre a propria esimente il fatto che l'Amministrazione comunale non abbia adeguatamente pubblicizzato il citato d.m., che disponeva l'anticipazione del termine entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata.

Riferimenti normativi: DM Agricoltura e Foreste 16/07/2001, Regolam. Commissione CEE 28/06/2001 num. 1282 art. 6, Regolam. Commissione CEE 28/06/2001 num. 1282 art. 11 com. 2, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 04/11/1987 num. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)