Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25/01/2012 (Rv. 621367 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Incapacità a testimoniare - Mancata eccezione - Conseguenze - Potere del giudice del merito di valutare l'attendibilità della deposizione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
L'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 cod. proc. civ., anche se non venga eccepita o sia stata dedotta tardivamente, da una parte non comporta di per sé l'inattendibilità del testimone, ma, dall'altra, non esonera il giudice dal potere-dovere di esaminarne l'intrinseca credibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)