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Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 16/05/2006 (Rv. 590541 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Nullità - Fondamento - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Condizioni - Difetto della relativa eccezione o rigetto della stessa - Conseguenze - Sanatoria ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ. - Potere del giudice di valutazione dell'attendibilità della deposizione - Situazione potenzialmente produttiva dell'incapacità - Possibile rilevanza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590541-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO

L' incapacità a testimoniare, prevista dall'articolo 246 cod. proc. civ., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ.. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)