Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 29/10/1974 (Rv. 371788 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI D'IMPOSTA - LIQUIDATORE DI SOCIETA - OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DALLA SOCIETA - FONDAMENTO - IMPOSSIBILITA DI ACCANTONAMENTO PER MANCANZA DI FONDI - OBBLIGO DI RICHIESTA DI FALLIMENTO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI D'IMPOSTA - LIQUIDATORE DI SOCIETA - OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DALLA SOCIETA - FONDAMENTO - IMPOSSIBILITA DI ACCANTONAMENTO PER MANCANZA DI FONDI - OBBLIGO DI RICHIESTA DI FALLIMENTO.*
L'Obbligo del liquidatore di accantonare, avendone la disponibilita, le somme necessarie al pagamento delle imposte dovute dalla societa (Obbligo che sussiste ancorche queste siano in contestazione avanti le commissioni tributarie) nasce non dalla natura privilegiata del credito fiscale, bensi dal disposto dell'art 265 del tu n 645 del 1958 sulle imposte dirette, con la conseguenza che il liquidatore, il quale constati che le attivita sociali non consentono l'accantonamento delle somme necessarie al pagamento dei debiti d'imposta ed il pagamento integrale dei creditori sociali man mano che i rispettivi crediti giungono a scadenza, non ha altra scelta che chiedere il fallimento della societa, se vuole sottrarsi alla responsabilita personale nascente dalla norma anzidetta.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)