Sez. U, Sentenza n. 2822 del 06/05/1985 (Rv. 440584 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI - IMPIEGO DELLE ATTIVITÀ PER ESTINGUERE DEBITI CON GARANZIA POZIORE RISPETTO A QUELLI DELLA P.A. - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI - IMPIEGO DELLE ATTIVITÀ PER ESTINGUERE DEBITI CON GARANZIA POZIORE RISPETTO A QUELLI DELLA P.A. - IRRILEVANZA.*
La responsabilità del liquidatore di una società tassabile in base a bilancio, per il mancato pagamento con le attività della liquidazione delle imposte dovute dalla società medesima, quando i relativi presupposti si siano verificati nel vigore dell'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non resta esclusa dalla circostanza che le suddette attività siano state impiegate per estinguere crediti con grado poziore rispetto a quelli della amministrazione finanziaria, atteso che la citata norma (diversamente da quanto previsto, in via innovativa, dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) non pone alcun limite alla responsabilità medesima nel caso d'insufficienza del patrimonio sociale, e nega al liquidatore ogni possibilità di risolvere problemi di graduazione, non lasciandogli quindi altra scelta, al fine di evitarne l'applicazione, che accantonare le disponibilità della società e chiederne il fallimento. (V 3259/74, mass n 371788).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)