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Sez. U, Sentenza n. 157 del 20/01/1976 (Rv. 378796 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESCLUSIONE - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378796-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESCLUSIONE - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - AMMISSIBILITA.*

Il principio, secondo il quale, se il convenuto chiami un terzo in causa, indicandolo come l'unico responsabile nei confronti dello attore, il giudice puo emettere direttamente nei confronti del terzo la pronunzia di condanna, non e applicabile al caso della chiamata in garanzia impropria, bensi al caso diverso in cui la chiamata del terzo avviene perche la causa e comune sotto il profilo dell'oggetto e della causa petendi. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ha un ampliamento della materia del contendere, non soltanto in senso soggettivo, ma anche in quello oggettivo, poiche la nuova obbligazione dedotta dal convenuto principale si inserisce nel giudizio in via alternativa con quella dedotta dall'attore a carico dello stesso convenuto, con la conseguenza che l'originaria domanda, anche in Mancanza di una espressa istanza, si intende estesa al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. (nella specie, la suprema Corte, avendo qualificato come domanda di garanzia impropria quella con la quale la pa convenuta in giudizio per una nuova liquidazione dell'indennita di esproprio, aveva chiesto l'intervento coatto della societa a cui favore era stata disposta l'espropriazione, per essere sollevata, di ogni conseguenza dell'Azione esperita contro di essa ha affermato che irritualmente il giudice del merito aveva, in Mancanza di una specifica richiesta da parte dell'attore, condannato l'interventrice a pagare a quest'ultimo, la maggiore indennita accertata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)