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Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986 (Rv. 447274 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTI IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA PREPOSTA DALL'ATTORE CONTRO IL CONVENUTO - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447274-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTI IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA PREPOSTA DALL'ATTORE CONTRO IL CONVENUTO - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo il quale se il convenuto chiami un terzo in causa, indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, il giudice può emettere direttamente nei confronti del terzo la pronunzia di condanna, non è applicabile al caso della chiamata in garanzia impropria, in quanto in tale ipotesi l'obbligazione dedotta dal convenuto principale non si inserisce in giudizio in via alternativa con quella dedotta dall'attore a carico dello stesso convenuto. (Conf 5708/81, mass n 416397; (Conf 157/76, mass n 378796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)