Sez. 2, Sentenza n. 3027 del 30/12/1967 (Rv. 330762 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO, RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - ACCERTAMENTO DELL'EVENTUALE CONSUMAZIONE DI REATI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO, RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - ACCERTAMENTO DELL'EVENTUALE CONSUMAZIONE DI REATI.*
Il giudice non puo esimersi dall'esaminare se nei fatti sottoposti al suo giudizio ricorrano estremi di delitto (ancorche l'omessa trasmissione degli Atti al P. m. ai sensi dell'art. 3 cod.proc.pen. non sia deducibile come motivo di ricorso per Cassazione) quando cio sia rilevante ai fini della controversia (nella specie, deduzione di fatti delittuosi quale giusta causa di licenziamento in tronco).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)