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Sez. L, Sentenza n. 4877 del 21/09/1979 (Rv. 401512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - EX ART 3 COD PROC PEN - PRESUPPOSTI - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE DA PARTE DEL PM - SUSSISTENZA DI FATTI DELITTUOSI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO).*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - EX ART 3 COD PROC PEN - PRESUPPOSTI - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE DA PARTE DEL PM - SUSSISTENZA DI FATTI DELITTUOSI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO).*

Ai sensi dell'art 3 cod proc pen e dell'art 295 cod proc civ, la necessita della sospensione del giudizio civile, in cui abbia rilievo un fatto costituente reato, sussiste soltanto allorche per questo, su insostituibile iniziativa del PM, sia stata promossa l'Azione penale. Il mancato Esercizio - anche in dipendenza di omissione del rapporto - dell'Azione predetta, non esime il giudice civile dal prendere cognizione del carattere eventualmente delittuoso dei fatti sottoposti al suo giudizio, allorche tale carattere abbia Rilevanza ai fini della decisione. (nella specie quale giusta causa di licenziamento). (Conf 4371/76, mass n 383081 sulla prima parte; (Conf 1691/75, mass n 375311; (Conf 3027/67, mass n 330762, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)