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Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 25/02/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278820 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Avviso orale – Divieti aggiuntivi imposti ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 – Opposizione – Sindacato del giudice - Indicazione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278820-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di avviso orale, il tribunale, investito dell'opposizione avverso il provvedimento applicativo dei divieti aggiuntivi previsti dall'art. 3, comma 4, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è tenuto a valutare, al di là del presupposto di legittimità formale concernente le precedenti condanne definitive per delitti non colposi, la sussistenza, nel provvedimento applicativo, di una motivazione, anche sintetica, in merito agli elementi di fatto - desunti, oltre che dalle precedenti condanne, anche delle condizioni personali del prevenuto – che consentono di selezionare, tre i molteplici divieti limitativi della libertà personale, quelli più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della opposizione per carenza di motivazione in merito alla necessità dell'applicazione congiunta di tutti i divieti al ricorrente nonché, avuto riguardo al divieto di utilizzare «mezzi di trasporto modificati al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva», alla valutazione della sua incidenza sull'attività lavorativa da questo svolta presso un'impresa di autotrasporto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)