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Sez. 1, Sentenza n. 28796 del 03/12/2013 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 261409 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Provvedimento del Questore di divieto di possesso o di utilizzo di telefono cellulare - Disapplicazione per difetto di motivazione - Reato previsto dall'art. 4 comma quarto della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261409-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma quarto, della legge n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l'emissione di tale prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1456 art. 4 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)