Sez. 1, Sentenza n. 40358 del 12/07/2011 Ud. (dep. 08/11/2011) Rv. 251170 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Detenzione abusiva di polveri piriche in quantità superiore a 5 chilogrammi - Reato di cui all'art. 678 cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Integra il reato di cui all'art. 678 cod. pen. la detenzione abusiva, anche al fine dell'uso personale, di materiale esplodente, allorquando il quantitativo di polveri piriche contenuto sia superiore a cinque chilogrammi e ciò in quanto per tali quantitativi, a norma dell'art. 97 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione al TULPS), è necessaria la licenza di cui all'art. 47, comma primo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). (Fattispecie relativa alla detenzione di fuochi pirici per uso personale in quantità pari a 12 kg.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)