Sez. 1, Sentenza n. 407 del 20/01/1988 (Rv. 456961 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE BANCARIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA BANCA - INEFFICACIA.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE BANCARIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA BANCA - INEFFICACIA.*
Con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell'art. 78 legge fallimentare, con la conseguente Estinzione degli obblighi della banca per l'esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l'acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate. (V 1932/87, mass n 451243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)