Sez. 3, Sentenza n. 1932 del 24/02/1987 (Rv. 451243 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno l'art. 27 cod. proc. pen. attribuisce autorità di giudicato - quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del "condannato" - esclusivamente alle pronunce di condanna, emesse mediante sentenza o decreto, e di concessione del perdono giudiziale (perché in questo caso i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato), e non alle pronunce, ancorché dibattimentali, di proscioglimento, senza che tale principio soffra eccezione per il caso che il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti, non escludendosi che il riconoscimento delle attenuanti o la esclusione delle aggravanti ed il preventivo accertamento circa la sussistenza dell'illecito, siano stati fatti in via ipotetica ed incompleta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione. (V 3858/84, mass n 435808; (V 3315/82, mass n 421281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 157, Cod. Proc. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)