Sez. 2, Sentenza n. 2982 del 21/10/1974 (Rv. 371430 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - CONFRONTO - ESAME DI NUOVI TESTIMONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - CONFRONTO - ESAME DI NUOVI TESTIMONI.*
La rinnovazione dell'esame dei testi gia escussi, il confronto tra i medesimi o l'assunzione di altri testimoni, costituiscono facolta processuali rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, come tale incensurabile nel giudizio di Cassazione. (Conf 1056'72, mass n 357433).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)